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Spese di trasferta con pagamenti tracciabili al debutto

  • 9 feb
  • Tempo di lettura: 1 min

Si rammenta che a partire dal periodo di imposta 2026 ai fini della relativa deducibilità del costo delle trasferte il costo deve essere stato sostenuto con strumenti che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il soggetto che sostiene la spesa deve esibire:- il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto;- la documentazione comprovante che il pagamento è avvenuto per il tramite di uno strumento di pagamento tracciabile (ammissibili anche ad esempio, l’e-mail di conferma dell’istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione ovvero l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento ovvero copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’applicazione).

Ancorchè non confermato espressamente dalla circ. n. 15/2025, ugualmente tracciabile dovrebbe considerarsi il telepedaggio (es. telepass) collegato a un IBAN.

 
 
 

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