Novità per gli interessi sui mutui da indicare in dichiarazione
- 22 apr
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Dal 2026 sono previsti specifici codici che dovranno essere indicati in colonna 1 dei righi E7 o E8-E10 del modello 730/2026 o in colonna 1 del rigo RP7 o dei righi RP8-RP13 del modello REDDITI PF 2026 per specificare in maniera diversa gli oneri sostenuti in relazione al momento di stipulazione del mutuo.
Nulla cambierà per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro, mentre i soggetti con redditi superiori vedranno le proprie detrazioni riparametrate in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
Non rientrano peraltro tra gli oneri detraibili impattati da tale modifica gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024, gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per l’acquisto dell’abitazione principale e gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Per chiarire in caso di mutui agrari andrà pertanto indicato nel rigo del modello di interesse il codice “11” in caso di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2021, il codice “47” in caso i contratti siano stati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ovvero il codice “56” per stipule dal 1° gennaio 2025.
Per gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di abitazione principale il codice “7” identifica i mutui stipulati fino al 31 dicembre 2021, il codice “48” identifica i mutui stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, mentre il codice “57” identifica i mutui stipulati dal 1° gennaio 2025;.
Con riferimento infine agli interessi per mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale andrà inserito il codice “10” in caso di mutui stipulati fino al 31 dicembre 2021, il codice “46” per mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero il codice “55” in caso di mutui stipulati dal 1° gennaio 2025.

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