Obbligo di fattura cartacea per dispositivi medici
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L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio scorso ha chiarito che il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche opera nel caso in cui dette prestazioni siano rese da coloro i quali esercitano una delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del RD n. 1265/1934 o che sono individuate con decreto del Ministero della Salute.
Pertanto certamente andrebbe emessa in formato cartaceo la fattura relativa a un’operazione esente ex art. 10 del DPR 633/72, in quanto resa, ad esempio, da un medico, mentre dovrebbero transitare dal Sistema di Interscambio i documenti che certificano prestazioni le quali, pur avendo una natura oggettivamente sanitaria, sono effettuate da soggetti che non presentano i requisiti richiesti dal citato art. 10 del decreto IVA.
Va inoltre ricordato che il divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitario non si applica soltanto con riguardo ad operazioni esenti da IVA.
A titolo esemplificativo, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, o esercenti l’arte ausiliaria di ottico relativamente alle spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici con marcatura CE per i quali si applica l’aliquota IVA del 4% sono incluse nel predetto divieto; allo stesso modo le prestazioni degli iscritti agli Albi professionali dei medici veterinari.

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