Dichiarazione IMU esclusivamente in telematico
Il D.Lgs. 147/2026 reca tra le altre alcune rilevanti novità in materia di IMU, prevedendo l’adozione di un nuovo modello dichiarativo “unitario” ai fini IMU, trasmissibile esclusivamente con modalità telematiche e valido per tutti i soggetti passivi. Si esclude dunque la possibilità di inviare la dichiarazione in forma cartacea e il nuovo modello costituirà l’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo.
Ovviamente, in attesa che il nuovo modello venga adottato con apposito DM, che definirà tra l'altro le circostanze in cui va presentata la dichiarazione, i contribuenti continuano comunque a utilizzare i modelli dichiarativi attualmente in vigore.
Anche il nuovo modello dichiarativo IMU andrà trasmesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Come nella disciplina previgente, per la generalità dei soggetti passivi IMU (esclusi gli enti non commerciali), una volta presentata, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche delle circostanze dichiarate da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Con riguardo invece agli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione IMU di cui al comma 759 lett. g), è ribadito l’obbligo di presentare la dichiarazione per ciascun anno, pure se non sono sopravvenute variazioni.
Da segnalare, infine, la riduzione delle sanzioni dichiarative per le violazioni dichiarative commesse a partire dal 1° gennaio 2027. L’omessa presentazione della dichiarazione IMU sarà punita con una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (attualmente la sanzione va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro); l’infedele dichiarazione IMU è punita con una sanzione amministrativa pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (mentre attualmente si applica una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro).

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