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Il "nuovo" TUIR recepisce l'incremento temporaneo del fringe benefit a 2.000 euro

31 ago
Tempo di lettura: 1 min

Il “nuovo” TUIR di cui al D.Lgs. 19 giugno 2026 n.117 (che si ricorda sarà applicabile dal 1° gennaio 2027) recepisce l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 euro o, in caso di figli a carico, a 2.000 euro, anche se limitatamente al periodo di imposta 2027.

Un incremento temporaneo della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, quindi. L’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 117/2026, dispone infatti che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Viene altresì disposto che per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dalla prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Viene altresì espressamente previsto che il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.

 
 
 

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