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Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture

  • forcellaemanuela
  • 30 ott 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

L'aggiornamento rilasciato ad ottobre della Guida all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dall'Agenzia delle Entrate riepiloga, tra l'altro, le semplificazioni ad oggi operative relativamente ai termini di versamento.

In base a quanto previsto dall'art. 17 co. 1-bis del DL 124/2019, infatti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre congiuntamente al secondo trimestre, ovvero entro il 30 settembre se l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell'anno risulta inferiore a 5.000 euro;

- per il primo e secondo trimestre congiuntamente al terzo trimestre, ovvero entro il 30 novembre laddove l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell'anno sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Nella Guida viene inoltre ricordato che i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre "sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta", ovvero 2521 per il primo trimestre e/o 2522 per il secondo trimestre.

 
 
 

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