Nuove regole per le dilazioni dei ruoli
- forcellaemanuela
- 12 ago 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto scorso del D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 entrano in vigore tra l'altro le modifiche riguardanti la dilazione dei ruoli.
Resta conferma la possibilità di chiedere la dilazione dei ruoli di valore sino a 120.000 euro senza dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica, ma l’Agente della riscossione potrà concedere una dilazione per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, su semplice richiesta del contribuente:
- fino a 84 rate mensili (7 anni) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- a 96 rate mensili (8 anni) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- a 108 rate mensili (9 anni) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Nel caso in cui venga documentata la temporanea difficoltà finanziaria sarà invece possibile ottenere:
- da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029.
Per le domande di valore superiore a 120.000 euro, a prescindere dal momento in cui viene presentata la domanda, la dilazione è subordinata alla dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà ed è ottenibile nel numero di 120 rate mensili.
La valutazione circa la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovrà essere effettuata facendo riferimento:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per gli altri soggetti, all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
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