Entro il 15 marzo istanze per il credito di imposta per l'attività fisica adattata
- forcellaemanuela
- 6 mar 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Il prossimo 15 marzo scade il termine per presentare telematicamente, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza per il credito d’imposta previsto per le persone fisiche che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 hanno sostenuto spese documentate per lo svolgimento dell’attività fisica adattata. Si ricorda che per attività fisica adattata (AFA) s’intendono programmi di esercizi fisici la cui tipologia e intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. Tali programmi di attività fisica sono eseguiti in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le c.d. “palestre della salute”, e hanno lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone che ne beneficiano e di favorirne la socializzazione. Dopo aver ricevuto le istanze l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze comunicandola con provvedimento entro il 25 marzo 2023. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono sostenute le spese, vale a dire nelle dichiarazioni dei redditi 2023 relative al periodo d’imposta 2022. In particolare, il credito d’imposta deve essere indicato: - nel rigo G15, con il codice “12”, del modello 730/2023; - nel rigo CR31 del modello REDDITI PF 2023, con il medesimo codice. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi.
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