Ennesima sospensione dei termini per la comunicazione del titolare effettivo
- forcellaemanuela
- 21 mag 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Il Consiglio di Stato con le ordinanze nn. 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853 del 17 maggio scorso ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendo nuovamente l’esecutività del registro dei titolari effettivi e fissando per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del 19 settembre 2024.
A seguito della sentenza di rigetto emessa dal TAR lo scorso 9 aprile, il MIMIT aveva fissato all’11 aprile 2024 la scadenza del termine per la trasmissione delle pratiche del titolare effettivo, di fatto creando i presupposti per l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta per coloro i quali avessero effettuato la comunicazione nei 30 giorni successivi alla predetta scadenza. Ora questa nuova sospensione interviene a termini scaduti.
Preme inoltre evidenziare come la possibilità di confermare i dati del titolare effettivo in sede di deposito dei bilanci di esercizio non sia ancora operativa, in quanto non risulta disponibile il tasto “conferma” nell’applicativo DIRE. A parere di Infocamere ciò è coerente con la circostanza che la conferma contestuale al deposito del bilancio, che è una possibilità e non un obbligo, deve in ogni caso rispettare il termine dei 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o conferma. Ne discende che laddove tale termine non sia rispettato le Camere di commercio potranno applicare la sanzione per deposito tardivo. In assenza del tasto “conferma”, il relativo adempimento può essere assolto facoltativamente con apposita pratica in DIRE, ovviamente previo pagamento dei diritti di segreteria.
Comments