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Contributi sulle ferie non godute alla cassa dopo il 30 giugno

  • forcellaemanuela
  • 4 giu 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Si ricorda che in base al disposto dell'art. 10 del DLgs. 66/2003 il lavoratore ha diritto di godere di un periodo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane. Di queste:

- due devono essere fruite in maniera continuativa nel corso dell'anno di maturazione;

- le restanti due settimane devono essere fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Pertanto le ferie maturate nel corso del 2022 laddove non godute al 30.6.2024 genereranno in capo al datore di lavoro l'obbligo di versare la contribuzione dovuta.

Nel caso in cui, successivamente al versamento dei contributi, il lavoratore fruisca delle ferie, il datore di lavoro potrà procedere al recupero attraverso conguaglio.

 
 
 

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