Rottamazione quinquies al via
- 21 gen
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Da ieri, 20 gennaio 2026, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’applicativo telematico per trasmettere la domanda di rottamazione quinquies il cui termine scadrà il 30 aprile p.v..
Nel rammentare che tale nuova rottamazione riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, e che il beneficio della stessa consiste, come ormai consueto, nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi e dei compensi di riscossione si precisa che a differenza delle rottamazioni precedenti, la rottamazione-quinquies è circoscritta ai carichi derivanti:
- da liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
- da contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
- da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.
Possono beneficiare della rottamazione anche i debitori decaduti dalle rottamazioni precedenti e dal c.d. saldo e stralcio, ovvero i debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025.
Accedendo alla propria area riservata del sito Agenzia della Riscossione e cliccando sulla funzione dedicata alla definizione, “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi «rottamabili», con possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta” per effettuare una prima valutazione di convenienza.
Si precisa che la trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione eventualmente avvalendosi dell'ausilio di un intermediario abilitato all'uopo delegato.
Da rilevare infine come presentata la domanda di rottamazione il debitore non sia più considerato moroso, quindi:
- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
- i pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;
- il DURC può essere rilasciato;
- viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54).
Una volta pagata la prima rata, invece si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

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