Possibilità di definizioni agevolate anche per Regioni ed enti locali
- 4 feb
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Si ricorda che la Legge di bilancio 2026 riconosce la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, sulla falsa riga di quanto centralmente previsto con la Rottamazione quinquies.
Viene pertanto riconosciuta, in via strutturale, a favore delle Regioni e degli enti locali, la possibilità di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata dei tributi di competenza, purché nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla stessa L. 199/2025 (tra cui l’obbligo di delimitare le definizioni agevolate a periodi di tempo circoscritti). Regioni ed enti locali possono quindi deliberare forme di definizione agevolata dei tributi di propria competenza in qualsiasi momento dell’anno, senza vincoli ai termini di approvazione del bilancio di previsione con ampia discrezionalità anche per quanto riguarda l’oggetto della definizione agevolata.
In ogni caso, anche se l’attività di riscossione viene affidata a terzi concessionari, per le Regioni e gli enti locali resta ferma la possibilità di stabilire in autonomia le definizioni agevolate dei propri tributi, o di introdurre definizioni agevolate analoghe a quelle previste dalla normativa statale.

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