Modifiche al canone di locazione in corso di rapporto non sempre legittime
- 19 gen
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Si ricorda che le modifiche al canone di locazione nel corso di un contratto non sempre sono dalla giurisprudenza ritenute legittime.
Ferme restando le modifiche per adeguamento all’indice ISTAT, legittime purché rispettino i limiti di cui all’art. 32 della L. 392/78 in quanto ritenute mero adeguamento alle variazioni del potere d’acquisto della moneta che determinano soltanto una variazione della quantità monetaria, fermo rimanendo il suo valore effettivo, e i patti di riduzione del canone, il patto di aumento concluso successivamente alla stipula della locazione non sempre è stato considerato legittimo in giurisprudenza.
Posto che gli aumenti del canone predeterminati già al momento del perfezionamento del contratto (c.d. canone a scaletta) sono generalmente considerati legittimi, salvo che la pattuizione nasconda, in realtà, una modalità di aggiornamento del canone finalizzato a neutralizzare la svalutazione monetaria in elusione dei limiti quantitativi posti dall’art. 32 della L. 392/78, i patti successivi nel caso di locazioni a uso diverso dall'abitativo sono secondo la giurisprudenza di dubbia liceità.
Per le locazioni abitative a canone libero, non si rinvengono decisioni della giurisprudenza su questo specifico aspetto, ma si ritiene che solo alla seconda scadenza del contratto le parti possono legittimamente concordare una modifica del canone (fermo il diritto all’aggiornamento ISTAT).
Per le parti, resta, in ogni caso, possibile precedere alla novazione del rapporto che, tuttavia, richiede, tra l’altro, gli elementi dell’animus e della causa novandi, non integrati dalla sola variazione dell’importo del canone.

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