top of page

In Gazzetta ufficiale il decreto che blocca sconto in fattura e cessione del credito

  • forcellaemanuela
  • 3 apr 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

L’art. 1 del DL 29 marzo 2024 n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 30 marzo stringe ancor più le maglie sulle spese agevolabili e sulle tempistiche di presentazione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione esercitate su spese 2023 da effettuare entro il prossimo 4 aprile senza possibilità di sostituzione successiva.

Le spese 2024 per cui rimangono ancora possibili le opzioni di sconto e cessione, sono:

- le spese per interventi agevolati con il superbonus o altri bonus edilizi effettuate da IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, APS o ODV, relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura);

- le spese per interventi agevolati con il bonus eliminazione barriere 75% con titolo edilizio presentato prima del 30 dicembre 2023, fermo restando che, se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura (nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa i predetti requisiti possono essere anche successivi al 30 dicembre 2023, purché precedenti all’entrata in vigore del nuovo decreto);

- le spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, interventi su edifici condominiali con superbonus 70%), relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 e almeno una minima spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, sostenuta prima della data di entrata in vigore del nuovo decreto.Resta ben inteso che, in tutti i casi in cui i lavori sono su parti comuni di proprietà condominiale, entro la data di riferimento serve che risulti essere stata adottata anche la delibera di approvazione dei lavori.

Rimangono infine esercitabili le opzioni sulle spese sostenute in relazione a rogiti stipulati sino al 31 dicembre 2024, relativi a unità immobiliari “antisismiche” (sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013) e a case “restaurate o ristrutturate” (bonus casa acquisti di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR), laddove la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi sull’edificio, in cui le unità cedute sono situate, sia antecedente al 17 febbraio 2023.

 
 
 

Commenti


Post in evidenza
Riprova tra un po'
Quando verranno pubblicati i post, li vedrai qui.
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page