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Controlli sulle partite IVA fittizie anche dopo il provvedimento di cancellazione

  • forcellaemanuela
  • 20 nov 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

Il disegno di legge di bilancio 2024 prevede una disposizione volta a rafforzare il contrasto alla diffusione di partite IVA false o inattive. Il legislatore ha infatti chiarito che gli effetti derivanti dal provvedimento di cessazione della partita IVA emanato dall'Agenzia delle Entrate si producono anche qualora detto provvedimento sia notificato dall'Ufficio ai soggetti passivi che avevano fatto richiesta di chiusura della partita IVA nei 12 mesi precedenti. Ricordiamo che tali effetti, sul piano sostanziale e sanzionatorio, non sono irrilevanti.

In particolare in seguito ai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate (i quali potranno interessare anche le partite IVA per le quali si è presentata domanda di chiusura nei 12 mesi antecedenti) i soggetti passivi IVA potrebbero essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire tra l'altro le proprie scritture contabili laddove obbligatorie. Solo in seguito alla presentazione della documentazione richiesta, laddove ritenuta idonea dall'Ufficio, il contribuente può attestare l’assenza dei profili di rischio che gli erano stati contestati; in caso contrario oltre al provvedimento di cessazione della partita IVA, potrebbe essere irrogata una sanzione pari a 3.000 euro.

Inoltre, laddove la partita IVA venisse chiusa per effetto del provvedimento di cessazione la possibilità di chiederne la riapertura sarebbe condizionata al previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria di durata triennale e di importo non inferiore a 50.000 euro.

Infine verrebbe preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti mediante F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione.

 
 
 

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