Acconto IMU alla cassa il 17 giugno
- forcellaemanuela
- 27 mag 2024
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Si ricorda che lunedì 17 giugno 2024 scadrà il termine per versare la prima rata dell’IMU per il 2024.
Per la determinazione dell’acconto si precisa che lo stesso è pari all’IMU dovuta per il primo semestre del 2024 applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, ossia quelle deliberate per il 2023 pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 15 gennaio 2024. In caso di assenza di delibere per il periodo interessato restavano in vigore per il 2023 le aliquote del 2022.
L’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto lo stesso conteggiando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. A tal fine, va calcolato in capo all’acquirente dell’immobile il giorno di trasferimento del possesso e, se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente, l’intero mese del trasferimento è considerato in capo all'acquirente.
Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.
A saldo, ovvero entro il 16 dicembre 2024, si provvederà a determinare l'IMU dovuta per il 2024 applicando le aliquote deliberate per l’anno in corso e decurtando quanto già versato con la prima rata. Peraltro, il contribuente può decidere di corrispondere l’IMU per l’intero 2024 in un’unica soluzione, entro il 17 giugno 2024.
Si evidenzia inoltre la particolare disciplina prevista per gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente. Tali enti devono infatti ripartire l’IMU riferita a ciascun anno in tre rate, le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, in scadenza rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre; la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle aliquote deliberate per l’anno di riferimento).
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