Novità del modello CU 2023
- forcellaemanuela
- 8 feb 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 16 feb 2023
Molte sono le novità di quest'anno nel modello delle CU 2023 relative ai redditi erogati nel 2022.
Una delle principali riguarda l’abrogazione delle detrazioni per figli a carico avvenuta a decorrere dal 1° marzo 2022, data di entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale.
In conseguenza di ciò al punto 363 del modello va indicato l’importo delle detrazioni riconosciute per i soli mesi di gennaio e febbraio 2022 e nel punto 364 l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta, relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio.
Ulteriore novità riguarda il trattamento integrativo che, per il periodo d’imposta 2022, era pari a 1.200 euro se il reddito complessivo non era superiore a 15.000 euro, ma spettava anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo era superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.
Ultima novità riguarda il bonus carburante e il fringe benefit che potevano non concorrere alla formazione del reddito se di importo pari od inferiore rispettivamente a 200 euro ed a 3.000 euro.
In particolare viene: - confermato il punto 474 "Erogazioni in natura" dove deve essere indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore alla soglia prevista, per l'anno 2022, di 3.000 euro (l'importo va riportato anche se in sostituzione del premio di risultato); - introdotta una nuova casella, la numero 475, riguardante il c.d. "bonus carburante" dove nei punti 1, 2 e 4 deve essere indicato il valore dei bonus carburante concessi, indipendentemente dal loro ammontare, anche nell'ipotesi in cui venga effettuata un'erogazione di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato.
Si ricorda che la CU deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate il 16 marzo 2023; la scadenza è fissata invece al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730.
Entro la medesima scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.
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