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Ufficialmente operativa la riforma al sistema delle sanzioni tributarie

  • forcellaemanuela
  • 5 set 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Si ricorda che ai sensi del disposto dell’art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Pertanto:

- per ravvedere gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti il cui termine di versamento scadrà dopo il 1° settembre (ad esempio ritenute ed IVA in scadenza il 16 settembre), la sanzione sarà del 25% e non del 30% (con il corollario che in caso di ritardi inferiori a 90 giorni, la sanzione è dimezzata diventando del 12,5%);

- per ravvedere le omesse o infedeli fatturazioni commesse a partire da questo mese, la sanzione non sarà più del 90% ma del 70% e il minimo, per ciascuna operazione, non sarà più di 500 euro ma di 300 euro;

- per ravvedere l’infedele dichiarazione modello REDDITI, IRAP o 770, si dovrà prendere come sanzione base il 70% con minimo di 150 euro (250 euro per il 770), e non più il 90%;

- per quanto riguarda l’omessa dichiarazione, la sanzione sarà del 120% tuttavia rimane lo sbarramento temporale dei 90 giorni per il ravvedimento.

Inoltre sia per l’omessa dichiarazione sia per la dichiarazione infedele dovrebbe rimanere fermo il ravvedimento semplificato nei 90 giorni.

Preme ricordare inoltre che

- se la dichiarazione omessa viene presentata prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione è del 75%;

- se la dichiarazione infedele è oggetto di integrativa prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione è del 50% con minimo di 150 euro.

 
 
 

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