Trasferimento in capo agli eredi delle detrazioni per interventi edilizi
- forcellaemanuela
- 5 giu
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Si ricorda che per la generalità degli interventi “edilizi” per i quali compete una detrazione fiscale che viene fruita in più anni, il trasferimento dell’immobile che è stato oggetto degli interventi agevolati può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite; per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
Peraltro, in caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione, la possibilità degli eredi di subentrare al de cuius, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione “edilizia” viene legata alla conservazione della detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Pertanto se l’immobile è locato o concesso in comodato a terzi, l’erede non può subentrare nella detrazione “edilizia”; allo stesso modo se gli eredi sono più di uno, ma soltanto uno di loro ha l’immobile a propria disposizione, la detrazione “edilizia” spetta per intero solo a quest’ultimo erede.
Tale condizione deve rimanere soddisfatta inoltre anno per anno, per l’intero periodo e per l’intero immobile.




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