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Termini di emissione fatturazione elettronica validi anche per i forfettari

  • forcellaemanuela
  • 12 feb 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Nel ricordare che a decorrere dall'1.1.2024, l'obbligo di fatturazione elettronica si applica anche ai soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio che fino al 31.12.2023 ne erano esonerati, preme rilevare come anche per tali soggetti valgano le stesse regole previste per gli altri contribuenti, compreso il termine di emissione del documento entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, cioè, in linea generale, dal momento della consegna/spedizione del bene o dal momento del pagamento nel caso di prestazioni di servizi.

La fattura elettronica pertanto dovrà essere predisposta e trasmessa al Sistema di Interscambio entro 12 giorni da quello di effettuazione dell'operazione.

L'emissione oltre il termine di 12 giorni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro per ciascuna operazione documentata tardivamente, salvo il ricorso al ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs 472/97. Di conseguenza, se la fattura venisse emessa entro 90 giorni, la sanzione potrebbe essere ridotta a 27,77 euro (un nono del minimo); se invece la fattura venisse emessa entro un anno, la sanzione potrebbe essere ridotta a 31,25 euro (un ottavo del minimo).

 
 
 

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