Termine per l'ottenimento del CIN rinviato al 1° gennaio 2025
- forcellaemanuela
- 23 ott 2024
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Con avviso pubblicato ieri il Ministero del Turismo comunica che il termine per chiedere e ottenere il CIN viene rinviato per tutti al 1° gennaio 2025 allo scopo di garantire “piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale”. Le sanzioni, infatti, scatteranno il 2 gennaio 2025.
Si rammenta che per ottenere il CIN, l’interessato deve accedere (tramite CIE o SPID), al portale disponibile sul sito del Ministero del Turismo, ove potrà visualizzare le strutture “associate” al proprio codice fiscale e richiedere il CIN dopo aver verificato i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e (per i locatori) attestato la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti. Come chiarito in precedenti articoli la richiesta del CIN è subordinata all'ottenimento del CIR (codice regionale). Pertanto, laddove si rinvenga nel sito del ministero una struttura mancante sarà necessario procedere all’invio di una segnalazione alla Regione per procedere all’aggiornamento dei dati.
Presupponendo questo “doppio passaggio”, il sistema presenta alcune criticità, come, ad esempio, quelle derivanti dal fatto che alcune Regioni non consentono di richiedere il CIN per immobili dati in locazione turistica (di durata superiore a 30 giorni). Inoltre, anche in ragione del legame tra la richiesta del CIN e quella del CIR, l’art. 13-ter comma 3 del DL 145/2023 individuava una serie di scadenze differenziate, per l’ottenimento del CIN, variabili a seconda del procedimento e del momento di ottenimento del CIN); (si veda “Scadenze variabili per richiedere il CIN” del 17 settembre 2024).
Continua peraltro ad applicarsi il termine “mobile” di 30 giorni dall’ottenimento del CIR laddove gli stessi scadano oltre il 1° gennaio 2025.




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