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Super deduzione del costo del lavoro in rigo RE11 per i professionisti

  • forcellaemanuela
  • 17 giu
  • Tempo di lettura: 1 min

Nel rammentare che la super deduzione per nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 è riconosciuta anche agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo si evidenzia che le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI PF 2025 prevedono una separata indicazione nel rigo RE11 dell’agevolazione riferita al periodo d’imposta 2024.

In base alle disposizioni normative il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale; tale maggiorazione va indicato nel rigo RE11, colonna 1 e in colonna 3 unitamente alle spese per prestazioni di lavoro ordinariamente dedotte (vale a dire l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali, le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni; i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno).

Si ricorda inoltre che l’agevolazione si applica anche per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi.

 
 
 

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