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Spese frequenza università statali invariate rispetto agli anni passati

  • forcellaemanuela
  • 25 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

Nel ricordare che sono detraibili al 19% dall’IRPEF lorda le spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di istruzione presso università statali e non e che, ai fini della detrazione delle spese sostenute per le sole università non statali, ogni anno vengono fissati gli importi massimi delle spese di frequenza agevolabili, oltre i quali la detrazione non spetta, si evidenzia che il DM 20 dicembre 2024 n. 1924 fissa gli importi massimi detraibili in relazione al periodo di imposta 2024, che rimangono invariati rispetto a quelli stabiliti per gli anni precedenti.

Quindi riepilogando anche per l’anno 2024 occorre fare riferimento:

  • all’area disciplinare cui appartiene il corso frequentato presso l’università non statale distinguendo tra area medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale

  • alla zona geografica distinguendo tra Nord, Centro, Sud e Isole.

Di conseguenza per l’area disciplinare “medica” le spese sono detraibili nella misura massima di 3.900 euro, per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 3.100 euro, per il Centro; 2.900 euro, per il Sud e le Isole; per l’area “sanitaria” le spese sono detraibili nella misura massima di 3.900 euro, per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 2.900 euro, per il Centro; 2.700 euro, per il Sud e le Isole; per l’area “scientifico-tecnologica” le spese sono detraibili nella misura massima di 3.700 euro, per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 2.900 euro, per il Centro; 2.600 euro, per il Sud e le Isole; infine per l’area disciplinare “umanistico-sociale” le spese sono detraibili nella misura massima di 3.200 euro, per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 2.800 euro, per il Centro; 2.500 euro, per il Sud e le Isole.

Preme rammentare inoltre che, dal 2020, la detrazione al 19% dall’IRPEF compete solo se le spese sono state sostenute mediante pagamento con bonifico bancario o postale, oppure altri sistemi di pagamento “tracciabili” e che anche tali spese rientrano tra gli oneri per cui si applica la riduzione di 260 euro dall’ammontare della detrazione spettante in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

 
 
 

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