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Sospensione dei termini feriali anche per il pagamento della prima rata degli avvisi bonari

  • forcellaemanuela
  • 22 lug
  • Tempo di lettura: 1 min

Si ricorda che l’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha previsto che, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l’invio:

- degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);

- degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);

- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004;

- delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.

Preme rammentare inoltre che il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento ed optando eventualmente per una dilazione in massimo 20 rate trimestrali.

L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario. Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Nessuna sospensione è invece prevista per il pagamento di rate successive alla prima, che andranno pagate alle normali scadenze.

 
 
 

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