Saldo IVA in scadenza il 1° o il 31 luglio
- forcellaemanuela
- 27 giu 2024
- Tempo di lettura: 2 min
I soggetti passivi che non hanno versato entro il 18 marzo scorso (il 16 marzo cadeva di sabato) il saldo IVA per il 2023 possono provvedere entro il termine stabilito per le imposte sui redditi ovvero per quest'anno entro il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno è domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario ovvero entro il 31 luglio 2024 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente.
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:- con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato della maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;- nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre esprimono il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il saldo IVA può essere versato, altresì, in modalità rateale con corresponsione dell’interesse annuo del 4% (0,33% mensile) considerando il numero di giorni che intercorre fra la scadenza della prima rata e le successive e comunque entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione.
Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, inoltre, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadrebbero in data 30 giugno 2024 (rectius 1° luglio 2024), entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Sarà peraltro possibile differire tale versamento al 30 agosto corrispondendo la maggiorazione dello 0,4%.
Tale disposizione si applica altresì:
- ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio o forfetario;
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.




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