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Riapertura dei termini per adesione al CPB

  • forcellaemanuela
  • 18 nov 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Si ricorda che i soggetti che applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (per i quali il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31 ottobre 2024), possono aderire tardivamente al concordato preventivo biennale 2024-2025 sempre se la dichiarazione modello Redditi 2025 sia già stata presentata entro il 31 ottobre.

L’adesione tardiva alla proposta del Fisco può essere espressa entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale però non devono essere “indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.

In altre parole, l’adesione sarebbe possibile:

- nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa fosse la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso si ritiene che non dovrebbe essere versata alcuna sanzione trattandosi di una riapertura dei termini di adesione;

- in caso di dichiarazione integrativa a sfavore in cui, oltre all’accettazione della proposta, vengano indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria, oppure in caso di vizi formali che attengono al contenuto della dichiarazione, ma non incidono sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione della base imponibile o del tributo: in tali ipotesi sarebbe dovuta la sanzione per inesatta dichiarazione pari a 1/9 del minimo di 250 euro.

Resta fermo il fatto che, mediante una dichiarazione integrativa non potrà essere revocata l’adesione al CPB già espressa.

Inoltre si conferma che nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, al momento rimane confermata al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte, pertanto:

- in caso di adesione al CPB al più tardi entro il 2 dicembre 2024, gli acconti (ove dovuti) possono essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini ordinari;

- in caso di adesione al CPB nel periodo dal 3 dicembre al 12 dicembre 2024, gli acconti (ove dovuti) dovrebbero comunque essere versati entro il 2 dicembre secondo i criteri ordinari, ma, a seguito dell’adesione al CPB, potrebbe rendersi necessario un successivo versamento, da sanare mediante il versamento in misura ridotta della sanzione per il ritardo ex art. 13 del DLgs. 471/97, ove quanto versato nei termini sia inferiore a quanto dovuto in applicazione della disciplina speciale (ad esempio potrebbe essere dovuta la maggiorazione in adozione del metodo storico).

 
 
 

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