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Regole per emissione e-fattura con codice TD29

  • forcellaemanuela
  • 7 apr
  • Tempo di lettura: 1 min

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 1° aprile 2025 la nuova versione della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro" in cui sono contenute le istruzioni per la predisposizione del file XML per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file con codice TD29.

Detta norma prevede che il soggetto passivo comunichi le suddette violazioni “all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”. Il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione” e non costituisce più un’autofattura. Conseguentemente non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

Rappresenta ancora una “vera” autofattura, invece, il file contraddistinto dal codice TD20, utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile.

 
 
 

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