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Pubblicate le specifiche tecniche per comunicare i titolari effettivi ai registri delle imprese

  • forcellaemanuela
  • 26 mag 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Sono state approvate le specifiche tecniche per la comunicazione dei titolari effettivi di impresa mediante comunicazione unica. E' stato infatti approvato il modello TE (titolarità effettiva) formato da un’unica sezione denominata “ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE” suddivisa in tre riquadri: PGP – INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE, TRUST – INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE, TITOLARE EFFETTIVO.

Il modello dovrà essere inviato solo ed esclusivamente alla Camera di Commercio competente con invio autonomo da altre comunicazione e sottoscritto digitalmente dal soggetto tenuto alla comunicazione dei dati e informazioni della titolarità effettiva.

Ai fini della compilazione, sono stati istituiti codici e nuove tabelle:

- per l’indicazione dei soggetti obbligati alla comunicazione (per es. AMM amministratore – AMD amministratore delegato – AUN amministratore unico – PCA presidente consiglio di amministrazione – LI liquidatore);

- per il codice carica dell’organo di controllo che può provvedere alla comunicazione se non effettuata dagli amministratori (per es. PCS presidente del collegio sindacale);

- per i requisiti del titolare effettivo (per es: TPD partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale – TPI partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale). A proposito del codice TPI, è bene sapere che esso andrà riportato nel caso di impresa dotata di personalità giuridica e di persona fisica-titolare effettivo con partecipazioni dirette e indirette ciascuna inferiore al 25% ma complessivamente almeno pari al 25%;

- nei casi di indicazione del titolare effettivo di trust o del mandato fiduciario. Se il titolare effettivo è ricoperto da una persona giuridica, è possibile indicare la persona fisica-titolare effettivo, utilizzando uno dei codici-requisito della tabella RTE. In particolare dovranno essere usati i codici censiti col prefisso “Titolare effettivo di…” e quindi per es. CSA (titolare effettivo di costituente di trust o istituto affine).

All’atto della spedizione della pratica, è prevista una fase di controllo per la verifica della correttezza, coerenza e completezza della comunicazione. In particolare, nei casi di PF-titolare effettivo con requisito tabella RTE classificato come TPD (partecipazione proprietaria diretta > al 25% del capitale), il nominativo indicato dovrà essere coerentemente presente nel relativo elenco soci.

Si attende lo specifico provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in quanto le comunicazioni dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari effettivi dovranno essere effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione di quest’ultimo provvedimento.

 
 
 

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