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Parzialmente immutate le sanzioni per omessa, incompleta o infedele comunicazione LIPE

  • forcellaemanuela
  • 30 set 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Preme ricordare che nonostante siano state introdotte diverse modifiche al sistema sanzionatorio restano invariate quelle in materia di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche. Pertanto, nel caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche, la sanzione amministrativa resta compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 2.000 euro (riducibili alla metà per le correzioni entro 15 giorni dal termine).

Per le violazioni successive all'1.9.2024 tuttavia, è operativa la riforma del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

Secondo la nuova disciplina, dunque, ad esempio, se viene regolarizzata l'omessa o errata comunicazione, le sanzioni possono essere ridotte:

- a un 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione (55,56 euro o 27,78 euro nei 15 giorni);

- a un 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (62,50 euro o 31,25 euro nei 15 giorni);

- a un 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (71,43 euro o 35,71 euro nei 15 giorni).

 
 
 

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