Nuovo regime forfetario IVA per ODV e APS
- forcellaemanuela
- 15 gen 2024
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Tra le molteplici novità che si prospettano per il mondo non profit si segnala il regime forfetario IVA previsto per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi annui non superiori a 65.000 euro ex art. 1 commi da 58 a 63 della L. 190/2014.
In forza di tale regime, che si ritiene applicabile dal 1° gennaio senza effettuare particolari comunicazioni, Le ODV e le APS possono quindi non addebitare l’IVA a titolo di rivalsa per le operazioni effettuate e non detrarre l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi. Sono, inoltre, esonerate dal versamento e dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 pur restando obbligati alla fatturazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Restano peraltro escluse da IVA le operazioni delle ODV rese dietro il rimborso dei soli costi ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L. 266/91, nonché le operazioni delle APS (comprese le somministrazioni), rese nei confronti dei soci in conformità alle finalità istituzionali e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 4 commi 4, 6 e 7 del DPR 633/72 almeno sino al prossimo 30 giugno 2024. Infatti a partire dal prossimo 1° luglio verrà meno il regime di esclusione IVA riservato alle operazioni rese da alcuni enti associativi verso i loro associati (art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021) e vi sarà pertanto un’attrazione in campo IVA di diverse operazioni prima escluse dall’imposta.
Occorre peraltro prestare attenzione al fatto che non tutte le operazioni degli enti associativi che sono attualmente escluse da IVA diverranno imponibili. Ad esempio, le somministrazioni delle APS saranno esentate dall’imposta se rese nei confronti di indigenti; inoltre la nuova esenzione si applicherà alle prestazioni di servizi rese agli associati in conformità alle finalità istituzionali, mentre le cessioni di beni beneficeranno dell’esenzione solo se strettamente connesse alle prime. Si aggiunge inoltre che l’esenzione sarà subordinata non solo al rispetto di specifici requisiti statutari degli enti, ma anche alla condizione di “non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA”.
Ricordiamo infine che tale disciplina dovrebbe diventare operativa anche ai fini delle imposte dirette dal periodo d’imposta successivo a quello in cui verrà rilasciata l’autorizzazione della Commissione europea.




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