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Nuovo contributo a fondo perduto ex Decreto Sostegni-bis

  • forcellaemanuela
  • 1 giu 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

L'art. 1 del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") prevede l'erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto a sostegno delle imprese del tutto simile a quello previsto dal precedente art. 1 del DL 41/2021 (c.d. "Sostegni")

Tale contributo potrà essere riconosciuto in “automatico” a tutti i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento del precedente contributo previsto dal Decreto Sostegni. In tale ipotesi il contributo verrà erogato in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021 e sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza. Sarà però necessario verificare l'eventuale ammontare del contributo "alternativo" anche per tali soggetti in quanto laddove il contributo "alternativo" fosse di importo superiore rispetto a quello "automatico" sarebbe possibile ottenere il riconoscimento del maggiore importo spettante solo previa presentazione di apposita istanza. Il contributo "alternativo" infatti può essere riconosciuto a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

L'importo del contributo spettante, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, si determinerà applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la percentuale del 60% in caso di ricavi o compensi fino a 100.000 euro; 50% in caso di ricavi o compensi da 100.000 a 400.000 euro; 40% in caso di ricavi o compensi da 400.000 a un milione; 30% in caso di ricavi o compensi da uno a 5 milioni; 20% in caso di ricavi o compensi da 5 a 10 milioni; per gli altri soggetti alla suddetta differenza si deve applicare invece la percentuale del 90% in caso di ricavi o compensi fino a 100.000 euro; 70% in caso di ricavi o compensi da 100.000 a 400.000 euro; 50% in caso di ricavi o compensi da 400.000 a un milione; 40% in caso di ricavi o compensi da uno a 5 milioni; 30% in caso di ricavi o compensi da 5 a 10 milioni.

 
 
 

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