Novità del D.Lgs. di riforma dell'Irpef
- forcellaemanuela
- 29 dic 2023
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Il decreto legislativo relativo alla riforma dell’IRPEF, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre scorso, prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, secondo le seguenti aliquote:
- 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Vengono pertanto accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo attualmente previsti e diminuita l’aliquota di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.
Parallelamente è prevista una riduzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro pari a 260 euro per i seguenti oneri:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Un’altra modifica applicabile per il periodo d’imposta 2024 è prevista in relazione alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente. In particolare in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l’importo di tali detrazioni è pari a 1.955 euro, rispetto agli attuali 1.880 euro. In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”).
In conseguenza a tale modifica, si prevede altresì che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Le nuove disposizioni non si applicano comunque per gli acconti 2024 e 2025.




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