Modello IVA TR entro il 30 aprile per rimborso IVA trimestrale
Si ricorda la scadenza del prossimo 30 aprile per la presentazione del modello TR da parte dei soggetti passivi IVA che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione “orizzontale” in F24 l’eccedenza detraibile maturata nel primo trimestre 2025.
Preme evidenziare inoltre che l'utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA è possibile senza obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di revisione), SOLO se l’importo del credito è pari o inferiore a 5.000 euro tenendo conto di tutti i crediti che saranno utilizzati in compensazione nel corso del 2025 (inclusi, dunque, quelli emergenti dai modelli TR per i trimestri successivi).
In caso di importo superiore invece vi è l’obbligo del visto (o della sottoscrizione da parte dell’organo deputato alla revisione legale).
Infine in caso di credito di ammontare superiore a 30.000 euro sono necessarie, oltre al rilascio del visto di conformità (o alla sottoscrizione dell’organo di revisione):
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per attestare il possesso di alcuni requisiti soggettivi ex art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72;
- la prestazione di un’apposita garanzia patrimoniale in caso di esercizio dell’attività da meno di due anni, escluse le start up innovative, oppure la presenza di avvisi di accertamento per valori superiori a una determinata percentuale degli importi dichiarati.

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