Interventi edilizi con agevolazioni ridotte dal 1°gennaio 2025
- forcellaemanuela
- 4 giu 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Si ricorda che salvo modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2025 la detrazione IRPEF prevista per la generalità degli interventi edilizi (attualmente riconosciuta nella misura del 50%, su un ammontare massimo di spese detraibili pari a 96.000 euro) si abbasserà al 36% nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare.
Questo sino al 1° gennaio 2028, anno in cui è prevista un'ulteriore riduzione al 30% di questa agevolazione fiscale.
Alla luce di tale previsione pertanto, per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR la detrazione spetta con aliquota del:
- 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (con limite di spesa massima detraibile di 96.000 euro per unità immobiliare);
- 36%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (con spesa massima di 48.000 euro per unità immobiliare);
- 30%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (con limite di 48.000 euro per unità immobiliare).
Rientrano comunque tra gli interventi “edilizi” agevolabili quelli:
- di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, qualora siano effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, oltre che sulle parti comuni di edifici residenziali;
- di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- relativi alla realizzazione di autorimesse o box auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92;
- relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
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