Interpello 197 del 30 luglio in materia di agevolazione prima casa
- forcellaemanuela
- 31 lug
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L'Agenzia delle Entrate con interpello n.197 del 30 luglio ha chiarito che il contribuente che, nel novembre 2024, ha acquistato l’abitazione richiedendo le agevolazioni prima casa, pur essendo ancora titolare dell’ex prima casa, qualora la rivenda entro due anni dal nuovo acquisto, potrà mantenere le agevolazioni prima casa sull’acquisto operato nel 2024 e usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa di cui all’art. 7 della L. 448/98.
In sostanza l'Agenzia supera il dato normativo dell’art. 7 della L. 448/98 – che continua, letteralmente, a fare riferimento al termine massimo di 1 anno tra rivendita e riacquisto come condizione per il sorgere del credito – ed applica anche al credito d’imposta la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 relativamente al termine biennale entro il quale l’acquirente della prima casa deve liberarsi dell’ex prima casa per non perdere il beneficio già applicato sul nuovo acquisto.
L’intervento normativo non aveva coinvolto la norma che disciplina il credito di imposta per il riacquisto della prima casa generando il dubbio sulla applicabilità del nuovo termine di 2 anni anche al credito d’imposta. Dal momento che le due agevolazioni sono strettamente legate già in passato la norma sul credito d’imposta è stata “adeguata” alle modifiche normative apportate in tema di agevolazione “prima casa”.
Resta da chiarire se l’estensione del termine per il credito a 2 anni valga anche nel caso “standard” in cui la vendita preceda il riacquisto.




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