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Indennità una tantum alle porte
- forcellaemanuela
- 11 dic 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Nel ricordare che il datore di lavoro che ha ricevuto la dichiarazione del proprio dipendente è tenuto ad erogare il c.d. "bonus Natale" insieme alla tredicesima e successivamente a verificarne in sede di conguaglio la spettanza preme evidenziare come con riferimento al requisito reddituale per la determinazione del reddito complessivo occorra considerare anche:
- la quota esente dei redditi agevolati dai regimi speciali per lavoratori impatriati e ricercatori;
- i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva del regime forfetario, della quota di agevolazione ACE e delle mance assoggettate a imposta sostitutiva
Non sono ricompresi invece i premi di risultato assoggettati a imposta sostitutiva.
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