Il trasferimento della residenza in Italia nel primo semestre può portare all'obbligo dichiarativo
- forcellaemanuela
- 12 giu
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Con l'approssimarsi della scadenza per il versamento delle imposte sui redditi derivanti da Unico preme rammentare che nel caso in cui una persona fisica abbia trasferito la propria residenza in Italia nel corso del primo semestre del 2025, viene ad essere soddisfatto uno dei parametri (la presenza fisica) a fronte dei quali la persona è considerata residente in Italia anche ai sensi dell'art. 2 del TUIR.
Di conseguenza tutti i redditi prodotti nell'anno solare, compresi quelli eventualmente prodotti nello Stato estero fino alla data del trasferimento, saranno assoggettabili ad imposizione in Italia.
Diversamente, qualora il trasferimento fosse operato nella seconda parte dell'anno in linea generale la persona fisica essendo non residente è tenuta ad assolvere in Italia le imposte sui soli redditi che si considerano prodotti in Italia ai sensi dell'art. 23 del TUIR (esclusi pertanto i redditi di lavoro, sia dipendente che autonomo, prodotti all'estero).
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