Ferie maturate nel 2021 e non ancora godute
- forcellaemanuela
- 5 giu 2023
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Si ricorda che i lavoratori hanno diritto, ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 66/2003, ad un periodo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane. Due di queste devono essere fruite in maniera continuativa nel corso dell'anno di maturazione, mentre le restanti due settimane devono essere fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione in quanto per le ferie maturate nel corso del 2021 e non godute al 30.6.2023, scatta per il datore di lavoro l'obbligo di versare la contribuzione dovuta.
In particolare, il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse (o con il più ampio termine contrattuale). I datori di lavoro sono quindi tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l'importo corrispondente al compenso ferie non godute.
Nel caso in cui, successivamente al versamento dei contributi, il lavoratore fruisca delle ferie, il datore di lavoro potrà procedere al recupero attraverso conguaglio.




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