Esterometro anche per i forfettari
- forcellaemanuela
- 19 mar 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Nel ricordare che dallo scorso 1° gennaio 2024 anche i soggetti che si avvalgono del regime forfetario sono obbligati all’emissione di fatture elettroniche via SdI, si evidenzia come tale obbligo abbia effetti anche in ordine all’obbligo di comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).
Peraltro l’adozione del formato delle fatture elettroniche via SdI consente, sin dal 1° luglio 2022, di assolvere tale ulteriore obbligo comunicativo.
Con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni, effettuati da soggetti in regime forfetario, si ricorda inoltre che il soggetto forfetario ha facoltà di applicare l’IVA nei modi ordinari per gli acquisti intracomunitari dallo stesso effettuati (tipicamente barrando la casella 1 del rigo VO8 della dichiarazione IVA), assolvendo l’imposta con il citato meccanismo del reverse charge. In assenza di tale opzione, gli acquisti effettuati sino al limite annuo di 10.000 euro, non si considerano acquisti intracomunitari e l’IVA è assolta dal cedente nello Stato di origine dei beni. Superato tale limite vi sarà invece l'obbligo di assolvimento dell'IVA. Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti trova applicazione la disciplina ordinaria pertanto poiché la trasmissione dei dati via SdI, nell’ambito del c.d. esterometro, consente anche di assolvere gli obblighi di cui all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, il file XML potrà essere compilato con i seguenti codici:
- “TD17”, nel caso di servizi da soggetti non stabiliti;
- “TD18”, nel caso di acquisti intracomunitari di beni;
- “TD19”, per gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Per contro le cessioni di beni realizzate dai forfetari verso soggetti passivi Ue non si qualificano come cessioni intracomunitarie. Il cedente deve pertanto indicare in fattura che l’operazione non ha natura intracomunitaria e far emergere il fatto che l’operazione segue il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014 (si adotta quindi il codice natura “N2.2” - Operazioni non soggette - altri casi). Mentre per quanto riguarda il trattamento delle prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti trova invece applicazione la disciplina ordinaria pertanto nel caso di prestazioni di servizi generiche rese a un committente estero, soggetto passivo d’imposta, la fattura sarà fatturata senza addebito d’imposta, riportando l’annotazione “inversione contabile” (nel caso di prestazioni a soggetti passivi Ue) oppure “operazione non soggetta” (nel caso di prestazioni extra Ue).




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