Esonero contributivo fino a 3.000 euro per INPS e casse professionali private
- forcellaemanuela
- 12 mag 2021
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E' in corso di pubblicazione il DM 7.5.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero ex art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) relativo alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, individuando in particolare i destinatari, i requisiti e le condizioni di accesso, nonché i termini per la presentazione delle domande.
L’esonero potrà essere richiesto dai lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (ovverosia Gestione artigiani e degli esercenti attività commerciali e Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ed agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, inclusi i soci di società e i professionisti componenti di studio associato che, congiuntamente, abbiano: - subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019; - percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
Tali requisiti non trovano applicazione per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020.
Sono esclusi dalla misura agevolativa quei soggetti che, per il periodo oggetto di esonero, sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di pensione. La domanda dovrà essere presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria entro il 31 luglio 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS ed entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.
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