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Esonero contributivo del 2-3% per i rapporti di lavoro dipendente

  • forcellaemanuela
  • 30 gen 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

La circ. 24.1.2023 n. 7, ha fornito le istruzioni finalizzate alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori per l'anno 2023.

Si ricorda infatti che l'art. 1 co. 281 della Legge di bilancio 2023 ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1.1.2023 al 31.12.2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore:

- nella misura del 2% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia superiore a 1.923,00 euro ma inferiore o pari all'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

- nella misura del 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga: dunque, in caso di retribuzione mensile superiore a 2.692,00 euro, l'esonero non sarà riconosciuto in relazione a quel determinato mese.

 
 
 

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