Esoneri per le comunicazioni preventive lavoratori autonomi occasionali
- forcellaemanuela
- 23 feb 2022
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali introdotto dal DL n. 146/2021 a carico delle aziende committenti.
L’informativa che deve contenere i seguenti contenuti minimi:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- ammontare del compenso (qualora stabilito al momento dell’incarico);
- data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi concluso il rapporto.
potrà però essere omessa dai seguenti soggetti:
- gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
- le aziende di vendita diretta a domicilio, che non sono tenute all’invio dei dati dell’incaricato alla vendita occasionale;
- gli studi professionali;
- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- i partiti politici;
- le organizzazioni culturali e religiose;
- le Onlus.
Sono inoltre escluse da tale obbligo di informativa:
- le prestazioni intellettuali rese da correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival, relatori in convegni e conferenze, redattori di articoli e testi;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
- le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD;
- i rapporti con la PA;
- i rapporti di lavoro domestico.
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