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Equo compenso al via dal 20 maggio

  • forcellaemanuela
  • 23 mag 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

E' entrata in vigore il 20 maggio scorso la L. 49/2023, che impone ai “contraenti forti” – ossia banche, assicurazioni, loro controllate o mandatarie, imprese che nell’anno prima del conferimento dell’incarico abbiano impiegato più di 50 dipendenti o registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – di remunerare le prestazioni d’opera professionale con un compenso “equo”, ossia: - proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale; - conforme ai compensi previsti, con riferimento a ciascuna attività professionale, da specifici decreti ministeriali.

Con riguardo agli incarichi conferiti a partire dal 20 maggio, quindi, le clausole che prevedano un compenso “non equo” e quelle che contengano imposizioni troppo gravose per il professionista o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto – come, per esempio, obblighi di rinuncia al rimborso delle spese, divieto di richiedere il pagamento di acconti, facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte del cliente e termini di pagamento superiori a 60 giorni (art. 3 comma 2 della L. 49/2023) – sono nulle. Tale nullità, che opera a vantaggio del solo professionista ed è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, non inficia l’intero contratto – che, quindi, rimane valido per il resto – ma solo la clausola redatta in violazione della L. 49/2023.

Si ricorda, infine, come, per i professionisti che, con riferimento ai rapporti cui si applica la nuova disciplina, accetteranno compensi “non equi”, la L. 49/2023 preveda sanzioni disciplinari. Esse dovranno, però, essere determinate dai singoli Ordini e Collegi professionali, mediante l’introduzione di previsioni specifiche nei rispettivi codici deontologici. Fino a quel momento, dunque, in assenza di disposizioni deontologiche che dispongano sanzioni per la violazione dei parametri, i professionisti che accetteranno compensi “sotto-soglia” sembrerebbero non poter essere sanzionati.

 
 
 

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