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Entro il 28 febbraio ravvedimento degli acconti con sanzione ridotta all’1,67%

  • forcellaemanuela
  • 23 feb 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

Si ricorda che entro il prossimo 28 febbraio 2023 è possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta (IRPEF, IRES e relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive per i regimi forfetario e di vantaggio, cedolare secca, IVIE e/o IVAFE) il cui termine di pagamento è spirato lo scorso 30 novembre 2022 avvalendosi della sanzione pari al 15% dell’importo non versato ridotta a 1/9 (1,67%) per ravvedimento operoso.

Sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale, pari: - all’1,25%, fino al 31 dicembre 2022; - al 5%, dal 1° gennaio 2023.

Una volta decorso spirato il termine del 28 febbraio 2023, ferma restando la corresponsione degli interessi legali, la misura della sanzione non sarà più del 15%, bensì del 30%, con riduzione a 1/8 (3,75%) per ravvedimento operoso ove la regolarizzazione intervenga entro il 30 novembre 2023 (termine per la presentazione dei modelli REDDITI e IRAP 2023).

E' appena il caso di ricordare inoltre che la facoltà di avvalersi del ravvedimento è subordinata alla circostanza che non sia ancora stato notificato l’avviso bonario.

 
 
 

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