Doppio adempimento per ottenere il CIN
- forcellaemanuela
- 9 set 2024
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Come visto con l'entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o locati per finalità turistiche (BDSR) i soggetti interessati dalla normativa (ovvero i locatori di unità immobiliari a uso abitativo con contratti di locazione per finalità turistiche o contratti di locazione breve (art. 4 del DL 50/2017), nonché i titolari di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere) avranno tempo fino al 2 novembre 2024 per adeguarsi alle disposizioni previste.
Si evidenzia peraltro come da un primo esame degli strumenti predisposti sembrerebbe emergere, infatti, l’impossibilità di inserire ex novo la propria struttura, direttamente nella Banca dati nazionale, per ottenere il rilascio del CIN: ciò significa che se la struttura è già stata preventivamente caricata sulla banca dati regionale, sarà possibile ottenere per tale immobile il codice identificativo nazionale (CIN) accedendo al sito predisposto dal Ministero del Turismo; se, invece, l’immobile non è mai stato caricato occorrerà procedere al suo caricamento, prima, sulla banca regionale di competenza e solo successivamente si potrà procedere alla richiesta del CIN sul portale ministeriale.
In pratica, quindi, in questa ipotesi ci si trova di fronte ad un doppio adempimento, in quanto la banca nazionale non procede in via autonoma ad assegnare il CIN, ma richiede, prima, che l’interessato ottenga il codice regionale (che chiameremo CIR) e, poi, inserisca tale codice sul portale ministeriale che, a tal punto, assegnerà il CIN.




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