Deduzioni Irap da Irpef/Ires in modello Unico 2023
- forcellaemanuela
- 26 apr 2023
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Anche per il periodo d’imposta 2022, sarà possibile ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo dedurre: - la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato (c.d. deduzione “analitica”) a condizione che, nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, abbiano concorso alla formazione del valore della produzione netta spese per lavoro dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge; - il 10% dell’IRAP forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati (c.d. deduzione "forfetaria"), al netto degli interessi attivi e proventi assimilati a condizione che nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, abbiano concorso alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
Per entrambe le deduzioni, condizione essenziale ai fini della deducibilità è che l'IRAP sia stata effettivamente versata nel corso del periodo di imposta. Inoltre, con riferimento agli acconti relativi al periodo d’imposta 2022, gli stessi rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per lo stesso periodo.
Operativamente i titolari di reddito di impresa dovranno indicare al rigo RF16 “Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)” una variazione in aumento pari all'intero ammontare dell’IRAP dovuta per il 2022 ed al rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”, due variazioni in diminuzione: l’una, con il codice “12” a titolo di deduzione “forfetaria”; l’altra, con il codice “33” a titolo di deduzione “analitica"; i titolari di reddito di lavoro autonomo, invece, indicheranno il solo importo eventualmente deducibile al rigo RE19 “Altre spese documentate”, colonna 4.




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