Dal 2022 deducibilità integrale IMU sugli immobili strumentali
- forcellaemanuela
- 20 apr 2023
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A partire dal 2022, l’IMU versata con riferimento agli immobili strumentali per natura (vale a dire gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E) o per destinazione è totalmente deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. Si ricorda che vengono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore, in particolare:
- per le imprese individuali sono strumentali gli immobili annoverati nel libro inventari o nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria;
- per gli esercenti arti o professioni, l’immobile è considerato strumentale solo quando è effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (strumentali per destinazione) e dalla contabilizzazione nelle scritture contabili.
Sono esclusi dalla nozione di strumentalità gli immobili-patrimonio (art. 90 Tuir), le aree fabbricabili e gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività.
Ovvia condizione per la deducibilità del costo è che l’imposta sia pagata dal contribuente nell’anno. È deducibile l’IMU versata tardivamente anche se si riferisce a periodi precedenti riconducendola, però, alle regole vigenti per l’anno di imposta nel quale il versamento doveva essere stato effettuato (20% tra il 2013 ed il 2018, 50% per il 2019 oppure 60% per il 2020 ed il 2021). Sono esclusi dalla deducibilità sanzioni e interessi.
Indipendentemente dalla natura dell’immobile cui afferisce, è il caso di precisare, che l’IMU risulta invece indeducibile ai fini dell’IRAP.
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