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Dal 1° luglio 2022 obbligo di fatturazione elettronica da e verso San Marino

  • forcellaemanuela
  • 15 set 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Il Decreto del Mef del 21 giugno 2021 ha definito le modalità applicative relative alla fatturazione elettronica tra Italia e Repubblica di San Marino.

Così in caso di fatture emesse da un operatore italiano verso un operatore di San Marino, le fatture elettroniche verranno trasmesse dallo SDI all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione, convaliderà la regolarità del documento e ne comunicherà l’esito al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui tale comunicazione di regolarità non avvenga nei quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’operatore economico italiano potrà, nei trenta giorni successivi, emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Dpr 633/72.

In caso invece di fattura ricevuta da un operatore italiano, la stessa verrà spedita dall’ufficio tributario allo SDI, il quale la girerà al cessionario in modo che possa visualizzarla in un apposito canale telematico che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione. In caso di fattura senza addebito dell’IVA, l’operatore italiano riceverà il file xml della fattura tramite SDI e sarà tenuto ad assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Dpr 633/72.

Ricordiamo per completezza che dal 1° ottobre e sino al 30 giugno 2022, le fatture potranno essere predisposte sia in formato elettronico che cartaceo; dal 1° luglio 2022 cesserà il doppio canale e sarà consentito esclusivamente il formato elettronico.

 
 
 

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