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Comunicazione prestazione occasionale via email solo fino al 30 aprile

  • forcellaemanuela
  • 29 mar 2022
  • Tempo di lettura: 1 min

E' operativa da lunedì 28 marzo la nuova piattaforma su “Servizi Lavoro”, accessibile tramite SPID e CIE, che consente di effettuare in modo semplice e diretto la comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, il cui obbligo è stato introdotto dall’art. 14 DLgs. 81/2008 (come modificato dall’art. 13 del DL 146/2021, conv. L. 215/2021) per ragioni di monitoraggio e di contrasto all’uso illegittimo e fraudolento di tale tipologia. Con il medesimo canale si potranno gestire anche le variazioni e gli annullamenti, indicando l’identificativo della comunicazione da annullare o variare.

L’Ispettorato del lavoro, con la nota n. 573 pubblicata sempre il 28 marzo, ha chiarito che l'attuale comunicazione a mezzo mail potrà continuare a essere utilizzata solo fino al 30 aprile 2022 in parallelo con il nuovo sistema, mentre dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico, con la conseguenza che saranno considerate omesse e sanzionabili le comunicazioni effettuate a mezzo email direttamente alle sedi degli ispettorati territoriali del lavoro.

Si ricorda infine che particolare attenzione dovrà essere prestata alla durata della prestazione: il nuovo format, infatti, richiede l'inserimento della data di inizio della prestazione e dell’arco temporale entro il quale, presuntivamente, la stessa verrà resa optando tra tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non siano compiuti entro la soglia temporale originariamente indicata, il committente dovrà necessariamente effettuare una nuova comunicazione, al fine di evitare la sanzione amministrativa pari a 833,33 euro.

 
 
 

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