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Codici tributo per definizione liti e violazioni formali e ravvedimento operoso speciale

  • forcellaemanuela
  • 16 feb 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

L'Agenzia delle Entrate con la ris. 14.2.2023 n. 6 ha approvato i codici tributo da indicare nel modello F24 ai fini della definizione delle liti pendenti, del ravvedimento operoso speciale la definizione delle violazioni formali e la regolarizzazione delle rate da istituti deflativi del contenzioso.

Per quanto riguarda la definizione delle liti pendenti si ricorda che il modello di definizione deve essere trasmesso entro il 30.6.2023 ed entro la stessa data deve avvenire il pagamento di tutte le somme o della prima rata. Nel modello F24 vanno anche indicati il codice ufficio legale della Direzione provinciale che è stata parte in causa e l'anno di riferimento, dati che devono coincidere con quelli presenti nel modello di definizione. Per il pagamento non è ammessa la compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso speciale sono stati istituiti nuovi codici tributo per le sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo, mentre per l'imposta e gli interessi legali si utilizzano quelli per pagare ciascun tributo in autoliquidazione e per gli interessi da rateazione si utilizzano i codici, già esistenti, 1668, 3805 e 3857.

È anche stato approvato il codice tributo per la definizione delle violazioni formali (“TF44”), che si perfeziona pagando entro il 31 marzo 2023 o in due rate (la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024) 200 euro per periodo di imposta e rimuovendo la violazione. Sono stati istituiti, infine, i codici per la regolarizzazione delle rate da adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale.

 
 
 

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